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PUBBLICATO IL “DECRETO RENZI”. DAL 25 GIUGNO PIU' SEMPLICE COSTITUIRE UNA SPA. E GESTIRE UNA SRL...

  • 01/07/2014

Ritorno sul mio articolo di Giugno per dissipare le tante incertezze che un testo di legge non definitivo aveva indotto nel sottoscritto e nei tanti che avevano tentato l'ermeneutica di ...un pettegolezzo.
In effetti le “voci” dell'abbattimento del valore minimo del capitale sociale delle SPA da 120.000 euro a 50.000 Euro sono state confermate dal DL 91/2014, in vigore dal 25 giugno 2014.
Ciò che di nuovo ha invece portato il testo di legge rispetto ai.. pettegolezzi che lo riguardavano è l'eliminazione dal secondo comma dell'art. 2477 C.c. dell'obbligo per le SRL di dotarsi di un organo di controllo tutte le volte che il suo capitale superi il limite di legge previsto per il capitale delle SPA.
Dunque nessuno dei paventati effetti a cascata sulla disciplina delle SRL della riduzione del capitale sociale minimo delle SPA si produce.
Anzi la norma semplifica ulteriormente, riducendone i relativi costi, la gestione di una SRL.
In particolare la semplificazione si riferisce a tutte quelle SRL che abbiano un capitale sociale di importo superiore a 120.000 euro e che solo per la previsione obbligatoria del citato 2° comma dell'art. 2477 hanno nominato un Collegio sindacale o un sindaco unico.
Come già riferito, infatti l'art. 2477 C.c. prevedeva nella stesura immediatamente precedente al “Decreto per la semplificazione” DL 91/2014 l'obbligatorietà della nomina di un Organo di controllo tutte le volte in cui una SRL:
· il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo previsto per le SPA;
· sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
· controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
· per due esercizi consecutivi abbia superato due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis.
La novella ha eliminato l'obbligo connesso al valore del capitale sociale mantenendo in via residuale le altre tre ipotesi per cui, dal 25 giugno 2014, la SRL deve nominare l'Organo di Controllo solo qualora sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti o infine qualora per due esercizi consecutivi abbia superato due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis.
La problematica più immediata che si pone ad una prima lettura della nuova versione dell'art. 2477 è relativa alla sorte degli Organi di controllo, monocratico o collegiale, già nominati per quelle SRL con capitale superiore a 120.000 euro, che non abbiano anche altri requisiti che ne obbligano la nomina ex art. 2477 C.c. e che pertanto dal 25 giugno 2014 vedono venir meno per legge l'unico obbligo legale alla nomina.
Come è noto gli artt. 2399 e 2400 II° comma C.c. in tema di Collegio sindacale delle SPA, richiamati in tema di SRL dall'art. 2477 V° comma Cc, prescrivono rispettivamente casi specifici e tassativi di decadenza e limiti alla facoltà di revoca dei Sindaci in carica.
Ciò a causa dell'esigenza del “sistema” di garantire l'autonomia e l'indipendenza dei Sindaci stessi.
Si vuole impedire, in altre parole, che il “controllore” sia condizionato nella sua attività di controllo dal “controllato” in ragione della libera del secondo di revocare il primo.
Nel caso di specie, però, l'Organo di controllo non verrebbe revocato da una volontà assembleare in funzione della sostituzione soggettiva di chi tale ruolo esplica ma verrebbe “spazzato via” da una legge dello stato che fa venir meno il presupposto legale stesso della sua nomina.
Ciò non toglie che l'assemblea possa volontariamente mantenere in carica l'Organo di controllo ma qualora così non sia l'assemblea deve poter essere libera di alleggerire la struttura societaria liberandola da un Organo legislativamente non più obbligatorio e del relativo costo.
La qual cosa è anche nello spirito del Decreto Renzi che si pone finalità di “semplificazione”.
Sembra allora che a prescindere dalla scadenza naturale del mandato l'assemblea possa revocare in tal caso l'Organo di controllo secondo la procedura di cui all'art. 2400 C.c. essendo in tal senso “giusta causa” di revoca il venir meno dell'obbligo di nomina e di permanenza di tale organo in funzione del valore nominale del capitale della società a responsabilità limitata.
Chiaramente il Tribunale, con il decreto di cui al secondo comma dell'art. 2400 C.c., verificherà la non sussistenza degli altri requisiti di cui all'art. 2477 C.c. che impongano il mantenimento dell'Organo di controllo.
Certo una procedura non semplice che potrebbe essere evitata da responsabili dimissioni del Sindaco o dei Sindaci in carica...